Statuto completo

Statuto integrale

Fondazione Altre Parole, la profondità del benessere in oncologia, Onlus

Statuto della Fondazione

Articolo 1

Denominazione – Sede

È costituita la Fondazione denominata “Fondazione Altre Parole – La profondità del benessere in oncologia – Onlus”.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La sede della Fondazione è in Comune di Vicenza, viale Trento n. 56/A.

Articolo 2

Scopo

La Fondazione persegue esclusivamente finalità assistenziali e di solidarietà sociale nel senso più ampio del termine.

In particolare ha lo scopo di:

  • fornire assistenza di qualunque natura alle persone affette da patologie tumorali in genere ed ai loro familiari;
  • favorire la promozione e lo sviluppo di progetti e di iniziative di sostegno per le persone colpite da tali malattie e per i loro familiari, con particolare attenzione alla qualità della vita;
  • svolgere attività di ricerca scientifica nell’ambito delle malattie tumorali in genere e prevalentemente orientata agli aspetti correlati alla qualità della vita del paziente. Lo svolgimento della stessa avviene attraverso specifiche convenzioni stipulate con Università, Enti di ricerca ed altre Fondazioni che la svolgono direttamente e disciplinate con le modalità previste dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135;
  • svolgere attività di beneficenza indiretta di cui all’art. 30, comma 4, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, a favore di Università, Enti di ricerca ed altre Fondazioni che svolgono attività di ricerca scientifica e di formazione nell’ambito delle malattie tumorali in genere e prevalentemente orientata agli aspetti correlati alla qualità della vita del paziente e che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 2-bis del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
  • svolgere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di pazienti oncologici in ambito ospedaliero ed extra ospedaliero secondo i principi delle “medical humanities”, attraverso l’impiego di personale volontario e/o di partecipanti ad attività di formazione svolte dalla Fondazione stessa come di seguito specificato.

La Fondazione, infatti, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, svolge anche attività connesse accessorie per natura a quelle istituzionali e, in particolare, attività di:

  • formazione per la preparazione di personale specializzato da utilizzare all’interno dell’organizzazione per l’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • promozione o gestione di iniziative atte alla diffusione in forma elettronica, cartacea e tramite seminari e convegni dei principi delle “medical humanities” applicati all’assistenza del paziente oncologico, fondata sulla centralità della persona ammalata.

La Fondazione si prefigge di operare su tutto il territorio nazionale e, in piena autonomia, di coordinare la propria attività con quella di Enti pubblici e privati operanti nel medesimo settore.

La Fondazione non persegue alcuna finalità di lucro.

La Fondazione ha possibilità di aggregarsi con altre Istituzioni che perseguono scopi analoghi, similari o complementari, nelle forme consentite dalla legislazione di settore.

La Fondazione svolge esclusivamente le attività previste dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente determinato in EURO 100.000,00 (centomila/00).

Tale patrimonio potrà essere incrementato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni liberali da parte di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento dell’Istituzione.

In nessun caso potrà procedersi alla distribuzione del suo patrimonio.

Articolo 4

Organi

Sono Organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Revisori Legali;
  • il Comitato Scientifico.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri.

Gli Amministratori, che durano in carica a tempo indeterminato, svolgono le proprie funzioni gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.

Nel caso in cui cessi dalla carica un Amministratore (per dimissioni e/o per qualsiasi altro motivo) gli Amministratori rimasti nominano un nuovo Amministratore in sostituzione di quello cessato.

Articolo 6

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio provvede:

  • ad eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri (fatta eccezione per le prime nomine che avvengono ad opera dei soci fondatori in sede di costituzione);
  • ad approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  • a programmare l’attività dell’Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità e ad individuare le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;
  • a deliberare tutti i provvedimenti in ordine alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento del personale dipendente, nel rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi vigenti in materia;
  • ad approvare le modifiche dello statuto ed i regolamenti di funzionamento interno;
  • a stabilire le modalità di valutazione dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente in funzione dell’attività da organizzare e da programmare per il futuro;
  • ad indicare le priorità e ad emanare le conseguenti direttive generali dell’azione amministrativa per la gestione da parte dei responsabili dei vari servizi
  • a controllare l’andamento della gestione ed a verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
  • a valutare la qualità dei servizi erogati e ad assumere le iniziative necessarie per il loro costante miglioramento;
  • a nominare ed a revocare il Segretario, determinandone preventivamente le funzioni e le competenze in apposito regolamento. Nel caso in cui le funzioni di Segretario siano affidate a persona estranea alla pianta organica del personale, la lettera di incarico dovrà indicare la sua durata, le funzioni e le competenze da svolgere ed il relativo compenso;
  • a nominare ed a revocare il Collegio dei Revisori Legali;
  • a ratificare entro 60 (sessanta) giorni le eventuali ordinanze del Presidente assunte per motivi d’urgenza;
  • a deliberare su ogni altro atto dell’Ente non attribuito espressamente alla competenza del Segretario<;/li>
  • a nominare i componenti del Comitato Scientifico ed a determinare i suoi compiti.

    Articolo 7

    Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

    Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o quando ne facciano espressa richiesta almeno 2 (due) Consiglieri, mediante avviso scritto o mediante e-mail o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ciascun membro almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

    Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti.

    Coloro che hanno interesse su alcuni argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni consiliari devono essere ugualmente computati al fine del quorum costitutivo, mentre avranno il dovere di astensione dal partecipare o dall’esprimere il proprio voto sui predetti argomenti.

    Le votazioni vengono fatte per appello nominale.

    I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica e la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, dopo l’instaurazione del contraddittorio con l’interessato.

    Articolo 8

    Presidente

    Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la relativa legale rappresentanza nonchè la legittimazione processuale attiva e passiva.

    Il Presidente garantisce, in armonia con le determinazioni consiliari, il corretto perseguimento delle finalità dell’Ente.

    Il Presidente può conferire a singoli Consiglieri incarichi per l’istruttoria di affari determinati.

    In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può emettere ordinanze su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte di quest’ultimo entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

    In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le sue funzioni il Vice Presidente, e, in caso di assenza di entrambi, il Consigliere più anziano di età.

    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in tutte le competenze, nei casi di impedimento o di impossibilità di questi.

    Articolo 9

    Segretario

    Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che all’atto dell’incarico ne determina funzioni, compiti, responsabilità e compenso.

    Il Segretario predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell’Ente nell’ambito delle direttive fornite dal Consiglio e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie ed amministrative.

    Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante, ed in tale sua veste garantisce la legittimità degli atti sottoscrivendo, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i relativi verbali.

    Articolo 10

    Personale e Collaboratori

    L’Ente può avvalersi di personale dipendente i cui diritti, doveri, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati dallo statuto e da un apposito regolamento, in armonia con la vigente normativa in materia di lavoro.

    Il Segretario è responsabile della gestione tecnica dei servizi.

    Articolo 11

    Comitato Scientifico

    La Fondazione può essere assistita da un Comitato Scientifico con funzioni propositive e consultive in materia scientifica.

    Il Comitato Scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi componenti ed è composto da un numero di 5 (cinque) componenti.

    I componenti del Comitato Scientifico durano in carica a tempo indeterminato e sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra coloro, anche facenti parte dello stesso Consiglio, che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

    La carica è gratuita.

    Articolo 12

    Bilancio

    L’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1^ gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

    L’ente approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio interessato e quello consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.

    Gli adempimenti contabili e fiscali sono disciplinati dalla legge.

    Gli eventuali utili conseguiti o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

    Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

    Articolo 13

    Collegio dei Revisori Legali

    Il Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per le prime nomine che avvengono ad opera dei soci fondatori in sede di costituzione) dell’Ente nomina il Collegio dei Revisori Legali, i cui componenti, in numero di 3 (tre), sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

    Il Collegio dura in carica per un triennio, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

    I componenti provvedono a nominare il Presidente del Collegio in occasione della loro prima riunione.

    Il Collegio dei Revisori Legali garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell’Ente e redige apposita relazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

    Ai suoi componenti può essere attribuito un compenso per la funzione svolta, compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

    Articolo 14

    Modifiche dello Statuto

    Per ogni modifica statutaria è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

    Articolo 15

    Estinzione

    L’Autorità competente, ai sensi di legge, accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione dell’Ente previste dall’art. 27 C.C. e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli Amministratori ed al Presidente del Tribunale ai fini di cui all’art. 11 delle disposizioni di attuazione del C.C.

    In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

    Articolo 16

    Norma finale

    Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali, statali e regionali, emanate in materia.

    Articolo 17

    Clausola di salvaguardia

    La qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale e l’uso dell’acronimo ONLUS negli atti dell’Ente sono subordinati all’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.

    F.to: Gaion Fernando

    F.to: Vito Guglielmi Notaio (sigillo)

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